L’ESENZIONE DALLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR DEVE ESSERE COMUNICATA

È emerso con sufficiente chiarezza che il quadro normativo ADR vigente ha fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione ADR: la norma vigente considera le particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza devono essere esentati da tale adempimento.

FNOVI informa gli Ordini con una nota in argomento che oltre a fornire una tabella riepilogativa delle situazioni di esenzione, ricorda che, per avvalersi dell’esenzione, occorrerà comunicare, per ciascun anno solare, l’intenzione di avvalersene all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede la struttura veterinaria (vedi Decreto ministeriale 4 luglio 2000 n. 90T, art. 2, comma 2).

Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri: Motorizzazione Civile Brescia

Ha quindi fornito una traccia della comunicazione ricordando che una copia della stessa andrà consegnata alle imprese che effettueranno il trasporto.

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