Si informa che la legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) ha introdotto l’obbligo per le imprese, aventi sede in Italia, di dotarsi di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali verificatisi sul territorio nazionale.
L’obbligo in parola riguarda le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile e si estende pertanto anche alle società tra professionisti, introdotte nel nostro ordinamento con l’articolo 10, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ne ha consentito la costituzione secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.
L’obbligo di copertura assicurativa, fissato inizialmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2024, è stato posticipato al prossimo 31 marzo 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15. Inoltre, il 30 gennaio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 30 gennaio n. 18 (GU n. 48 del 27 febbraio 2025) che stabilisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, come previsto dal comma 105 dalla legge n. 213/2023.
Il decreto descrive puntualmente le immobilizzazioni che devono essere coperte dalla polizza assicurativa (a) terreni; b) fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni; c) tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; d) macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.) e specifica altresì che la copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni predette direttamente cagionati dagli eventi calamitosi di cui viene data descrizione, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo: questa indicazione assume rilievo fondamentale per l’applicazione delle franchigie e dei massimali di polizza legati al singolo sinistro.
Risultano infine particolarmente interessanti le disposizioni contenute agli articoli 6 e 7 del decreto in tema, rispettivamente, di franchigia e di massimali di indennizzo.
Al momento non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipuleranno la polizza, il mancato adempimento tuttavia sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. n. 213/2023). Pertanto, le imprese che non rispetteranno l’obbligo di stipula assicurativa contro gli eventi catastrofali potranno subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici.
Al contrario, per le compagnie assicurative che rifiutassero di offrire queste polizze saranno previste sanzioni pecuniarie (art. 1, commi 106 e 107, L. n. 213/2023).
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